Art. 15.
(Rapporti con le Forze dell'ordine).

      1. Il possessore di una delle licenze di cui all'articolo 6, nell'esercizio delle proprie funzioni è sottoposto all'attività di controllo del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
      2. L'agente di polizia privata è tenuto ad esibire la propria tessera di identificazione ad ogni membro delle Forze dell'ordine che ne faccia espressa richiesta.
      3. Qualora particolari circostanze di gravità ed urgenza lo richiedano, l'agente di polizia privata è tenuto a porsi a disposizione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che ne facciano espressa richiesta nell'esercizio delle proprie funzioni.
      4. Il Ministro dell'interno può disporre, in tutto o in parte del territorio nazionale, la sospensione ovvero la revoca delle licenze di cui all'articolo 6 per gravi motivi di ordine pubblico.